Regolamento d'Istituto


Il presente regolamento stabilisce le norme sul funzionamento dell'istituto e sui diversi aspetti della vita della scuola, per quanto non già espressamente stabilito dalle disposizioni vigenti di legge, dalla Carta dei Servizi, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98), dal Regolamento di disciplina.
Essendo questa Istituzione educativa composta da tre ordini di scuole e dalla Convittualità, aventi caratteristiche specifiche, il presente regolamento è completato dai regolamenti della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, dall' Istituto Professionale e del Convitto Maschile e Femminile di cui sono parte integrante.

PARTE I - PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - Principi generali

  1. La scuola è luogo di formazione culturale dello studente, di cui promuove la maturazione personale e la crescita culturale, professionale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l’esperienza della convivenza.
  2. La scuola riconosce la validità formativa del dibattito fra opinioni e posizioni differenti, senza distinzioni ideologiche e di fede religiosa. Tutti coloro che vi operano, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, si impegnano a perseguire la chiarificazione e il confronto delle rispettive opinioni, secondo il metodo democratico, coerentemente con le finalità educative adottate. Questa attenzione assume particolare significato nel rapporto docente-alunno.
  3. La scuola è aperta a contributi creativi e responsabili di tutte le sue componenti per tradurre in atto il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità dello studente, il recupero delle situazioni di svantaggio, in vista del pieno conseguimento degli obiettivi formativi prefissati dall’Istituto, a seconda della specificità dei diversi corsi.
  4. La scuola, come luogo di formazione dello studente, deve favorire una crescita ed una maturazione tale da portare alla responsabilizzazione di ogni allievo in merito al proprio andamento scolastico.
  5. Il presente Regolamento si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, e contiene l’insieme delle disposizioni e degli assunti finalizzati alla realizzazione del POF.

PARTE II - ORGANI COLLEGIALI

Art. 2 - Norme generali sugli organi collegiali

  1. Convocazione. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di ciascuna riunione, effettuata con comunicazione scritta a tutti i componenti e mediante affissione di apposito avviso agli albi delle componenti interessate. La comunicazione scritta e l’avviso devono indicare gli argomenti da trattare nella relativa seduta oltre alla data, l'ora, e il luogo della convocazione. La competenza della convocazione è stabilita dalle vigenti disposizioni normative e di legge e dall’eventuale regolamento di ciascun organo collegiale. Il processo verbale di ogni seduta dell’organo collegiale è redatto, su apposito registro a pagine numerate, dal segretario verbalizzante e firmato dallo stesso e dal presidente.
  2. Programmazione. Allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle proprie attività, ciascun organo collegiale le programma nel tempo, in rapporto alle proprie competenze secondo un calendario di massima stabilito all’inizio dell’anno scolastico.
  3. Coordinamento. Gli organi collegiali – che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie – operano in forma coordinata tra loro.

Art. 3 - Consiglio di Istituto

  1. Per le scuole annesse ai Convitti Nazionali si è ancora in attesa della legislazione che regolamenti il Consiglio di Istituto.
  2. In questo periodo i poteri del Consiglio di Istituto sono tenuti da un Commissario Straordinario nominato dalla Direzione Generale che è coadiuvato da un organo collegiale consultivo, il Consiglio delle scuole di cui all'art. 4.

Art. 4 - Collegio docenti unitario e sue sezioni

  1. E’ costituito un unico collegio dei docenti e degli educatori, articolato in tante sezioni quante sono le scuole interne. Il Collegio e le relative sezioni sono presiedute dal Rettore.
  2. Il Collegio unitario dei docenti e degli educatori elabora il piano dell’offerta formativa delle scuole annesse e della convittualità, sulla base di indirizzi generali educativi e di gestione comuni.
  3. In particolare le funzioni del Collegio docenti sono regolate dal D. Leg.vo 297/94.
  4. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico non meno di una volta a quadrimestre o sulla base della richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
  5. Il Dirigente Scolastico in accordo con il collegio definisce, nella prima seduta dell’anno scolastico, il calendario delle sedute del Collegio, fatti salvi i motivi d’urgenza .
  6. In relazione alle sedute del Collegio, apposite Commissioni, permanenti o temporanee, possono istruire atti al fine di desumere elementi utili alla razionalizzazione dei lavori del Collegio.
  7. La convocazione del Collegio dei docenti deve avvenire, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso.
  8. Coloro che formulano proposte, osservazioni o richieste, sono invitati a riferire al Collegio nella seduta nel cui ordine del giorno è incluso l’argomento proposto.
  9. L’ordine del giorno del Collegio è preparato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il vicario della scuola annessa.
  10. I verbali del Collegio sono depositati nell’ufficio del Personale. Gli stessi verbali saranno letti ed approvati nella seduta successiva.

Art. 5 - Collegio educatori

  1. Il collegio degli Educatori è stato autorizzato in via sperimentale con la C.M. 111/1989 e ribadito dal successivo accordo nazionale del 1996.
  2. Il Collegio Educatori, presieduto e convocato dal Rettore, è composto da tutto il personale educativo in servizio. La partecipazione è dovere d’ufficio (art. 5, commi 1 e 5 DPR 416/74).
  3. Il Collegio Educatori, in particolare, collabora con la direzione a realizzare la programmazione educativa, opera per favorire l’integrazione tra la programmazione educativa e quella didattica, formula proposte per l’organizzazione del lavoro e l’articolazione del servizio, indica le modalità dello svolgimento delle attività extracurricolari inserite nel POF e realizzate in stretta collaborazione con i docenti, propone e promuove iniziative di aggiornamento, elegge i propri rappresentanti di settore nei collegi docenti, negli Organi di garanzia disciplinari interni alle singole scuole.

Art. 6 - Comitato di valutazione docenti

  1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S. per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati o per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438,439,440 del D.L.vo 297/94.

Art. 7 - Consigli di classe e interclasse

  1. I consigli di interclasse e di classe sono presieduti dal Rettore o da un insegnante, membro del consiglio, suo delegato. Segretario verbalizzante è uno degli insegnanti che non presiede la seduta ed è designato dal Rettore ad inizio anno.
  2. I consigli di interclasse e di classe si riuniscono secondo un piano annuale concordato e approvato prima dell’inizio delle lezioni. Ulteriori riunioni possono essere richieste su motivato ordine del giorno dalla componente docenti, dai rappresentanti dei genitori, o nell' Istituto Professionale dai rappresentanti degli studenti.

Scuola primaria

  1. Mensilmente sono convocati un consiglio d'interclasse: con la sola componente docente, per la progettazione specificatamente didattica e/o un'interclasse di settore composto da docenti ed educatori per la progettazione formativa e dei progetti integrati realizzati dalla coesione di risorse provenienti dagli insegnanti e dagli educatori, e per la verifica dell'andamento scolastico nelle classi.
  2. Il consiglio di interclasse misto con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori (oltre a docenti ed educatori) si convoca di norma due/tre volte l'anno, in particolare in occasione della chiusura del quadrimestre e dell'adozione dei libri di testo.
  3. Un'assemblea generale di classe alla presenza di tutti i genitori, insegnanti ed educatore è convocata di norma due volte l'anno, la prima entro il mese di ottobre.

Scuola secondaria

  1. Il consiglio di classe è formato nella scuola secondaria dai docenti, compresi eventuali docenti di sostegno e dall’educatore di ogni singola classe che ha ruolo consultivo e propone il voto di condotta; fanno altresì parte del consiglio di classe:
    • nella scuola secondaria di I grado, due rappresentanti eletti fra i genitori degli studenti;
    • nella scuola secondaria di II grado, due rappresentanti eletti fra i genitori degli studenti e due rappresentanti eletti fra gli studenti della classe.
  2. Il Consiglio di Classe, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, è convocato con la sola presenza dei docenti (valutazione periodica e finale degli alunni) o con la presenza di tutte le componenti. Nel secondo caso, i primi trenta minuti di ogni riunione si svolgeranno a componenti separate. Ai consigli di classe che prevedono la partecipazione dei rappresentanti dei genitori è ammessa la partecipazione non solo dei rappresentanti ma di tutti i genitori che ne hanno la possibilità.

Art. 8 - Assemblee e comitato genitori

  1. I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l’Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio delle scuole. Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Rettore e i docenti rispettivamente della classe o della scuola. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con la Direzione. La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n. 297 del 16/04/1994.
  2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori per ogni ordine di scuola. Il comitato ha la funzione di promuovere la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, individuare le richieste comuni, raccogliere e analizzare le varie problematiche della singola scuola e attivare iniziative comuni. Il Comitato elegge i rappresentanti dei genitori nel Consiglio delle scuole e negli Organi di garanzia disciplinari.

PARTE III - DIRITTI E DOVERI

Art. 9 -Funzioni e responsabilità dei docenti e degli educatori

  1. I docenti ed educatori godono, nell’esercizio delle loro attività della libertà di insegnamento, di informazione e di espressione, nell’ambito di quanto previsto nel POF
  2. I docenti ed educatori sono i diretti responsabili del regolare svolgimento della vita scolastica nelle proprie ore di servizio. Essi sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico e alla registrazione sul diario di classe dell’andamento didattico e disciplinare.
  3. I docenti, all’inizio dell’anno scolastico, devono informare gli studenti riguardo allo svolgimento del programma, delle attività della classe e alle modalità di verifica che devono comprendere la possibilità di recupero.
  4. Le verifiche scritte di tipo sommativo devono essere equamente distribuite nel corso dell’anno scolastico mediante la programmazione del Consiglio di Classe, con preavviso agli studenti di almeno una settimana e devono essere preventivamente segnalate sul registro di classe.
  5. Nel caso in cui uno studente richieda una spiegazione su un dato argomento questa gli viene fornita prima della verifica sull’argomento stesso.
  6. Nel caso in cui l’esito di una prova svolta in classe sia di insufficienza diffusa, l’insegnante, preso atto dei motivi di tale esito, valuterà le possibili soluzioni (recupero, consulenze, ecc.).
  7. I criteri di valutazione devono essere esplicitati agli allievi in modo chiaro e comprensibile, per ogni prova, anche attraverso apposite griglie di valutazione o altre forme di misurazione.
  8. La restituzione degli elaborati deve avvenire prima della successiva verifica scritta e ogni valutazione sia scritta sia orale deve essere comunicata in tempi utili per il recupero da parte dell’allievo.

Art. 10 -Diritti e doveri degli studenti

Secondo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249), fornito in allegato, dal Regolamento di disciplina dell’Istituto e dai regolamenti delle singole scuole.

PARTE IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 11 - Orario dell'attività didattica e calendario annuale

Secondo quanto stabilito dagli ordinamenti delle singole scuole che sono parte integrante del presente regolamento.

Art. 12 - Vigilanza

  1. La vigilanza sugli alunni (per “vigilanza” s’intende la presenza, il richiamo alle norme e la segnalazione al Dirigente Scolastico della loro eventuale mancata osservanza) durante l’ingresso, nei corridoi e nell'androne di ingresso, è affidata agli operatori scolastici di turno nell’Istituto. Durante l’uscita la vigilanza è affidata agli educatori o agli insegnanti che sono in classe all’ultima ora di lezione.
  2. Gli studenti accedono alle classi prima delle 8.05.
  3. I docenti hanno la responsabilità degli alunni presenti in classe a decorrere da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (ore 8:10).
  4. I docenti sono tenuti a trovarsi davanti all'aula qualche minuto prima dell'orario di presa di servizio; ogni cambio d’ora deve avvenire nei tempi tecnici strettamente necessari per evitare che le classi rimangano “scoperte”.
  5. Durante gli intervalli della mattina nessun alunno può scendere in cortile tranne gli alunni dell'Istituto Professionale; i docenti e gli educatori in orario devono vigilare sugli alunni nella loro classe e nel corridoio antistante.
  6. Agli educatori è affidata la vigilanza durante gli spostamenti per recarsi in mensa, la permanenza in mensa, durante l’intervallo successivo fino alla ripresa dell’attività didattica e durante lo studio guidato fino all'uscita degli studenti.
  7. Durante le ore di lezione è vietato uscire dalle aule se non per motivate esigenze valutate dagli insegnanti. Negli altri laboratori o aule speciali gli studenti devono sempre essere accompagnati dai docenti o dagli educatori.
  8. Gli alunni non possono recarsi presso gli uffici di segreteria durante le ore di lezione; potranno farlo solo se accompagnati e al termine delle lezioni o al pomeriggio.
  9. Se non hanno un permesso di uscita gli studenti non possono lasciare l’edificio scolastico.
  10. Se una classe è temporaneamente priva di insegnante, il collaboratore scolastico assegnato al comparto vigilerà e avvertirà tempestivamente la Segreteria e la Presidenza.
  11. La sorveglianza di una classe può essere affidata dal docente, che si deve assentare momentaneamente per un caso eccezionale, al collaboratore scolastico.
  12. Per le lezioni di Educazione fisica gli alunni devono essere prelevati ed accompagnati in palestra dal docente o, in caso di reale e materiale impedimento, (notificato all’Ufficio di Presidenza) da un componente del personale A.T.A.

Art. 13 - Giustificazione delle assenze

  1. Ai fini della giustificazione delle assenze o dei permessi speciali di esonero sono assimilate alle lezioni tutte le attività promosse dalla scuola (uscite, visite istruttive, etc.) e le assemblee studentesche svolte in orario scolastico.
  2. Le assenze devono essere sempre ed esclusivamente giustificate con l’esibizione del relativo libretto o diario sottoscritto dal genitore o dall’esercente la patria potestà. Se l'alunno non giustifica l'assenza, verrà annotato sul registro e al terzo giorno la direzione provvederà a contattare la famiglia.
  3. Dopo cinque giorni di assenza consecutivi per motivi di salute si è riammessi in classe solo dietro certificazione del medico che verrà consegnato al docente od educatore presente il classe il quale annoterà sul registro l'avvenuta giustificazione e riconsegnerà il certificato all'alunno per la privacy.
  4. E’ inteso che la responsabilità delle assenze è dei genitori o degli alunni maggiorenni, ma la scuola si riserva la possibilità di tenerne conto nelle decisioni riguardanti gli interventi a livello didattico ed educativo.
  5. Si rimanda ai regolamenti delle singole scuole, che sono parte integrante del presente regolamento, per le disposizioni particolari.

Art. 14 - Comunicazione scuola famiglia

  1. La collaborazione tra la scuola e la famiglia è d’importanza fondamentale e viene favorita con ogni mezzo.
  2. La collaborazione si traduce anche nell’impegno da parte della famiglia di controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni ad essa indirizzate tramite diario; le prove scritte, una volta corrette, possono essere richieste in fotocopia.
  3. Il Rettore o i suoi collaboratori ricevono i genitori, previo appuntamento tramite l'ufficio informazioni, compatibilmente con gli impegni propri della loro funzione.
  4. In casi di particolare gravità i genitori verranno invitati, tramite comunicazione scritta, a conferire con singoli docenti o col coordinatore di classe o col Rettore stesso.
  5. Si rimanda ai regolamenti delle singole scuole, che sono parte integrante del presente regolamento, per le disposizioni particolari sulle comunicazioni scuola-famiglia.

Art. 15 - Uso dei locali, delle attrezzature e degli spazi comuni

  1. Tutti gli spazi dell’Istituto, aule, servizi, laboratori, palestra e cortile devono essere in ordine all’inizio delle lezioni in modo da permettere un corretto svolgimento delle attività. La loro cura e mantenimento è responsabilità di tutti gli utenti, sia studenti sia docenti, ed è garanzia della qualità della vita scolastica.
  2. L’uso dei laboratori è sottoposto a specifici regolamenti a cui si rimanda. La loro frequenza è stabilita dai docenti ad inizio anno secondo modalità che ne garantiscono la massima accessibilità a tutti.
  3. Gli studenti, al termine di ogni sessione di lavoro, devono lasciare i posti e le strumentazioni in ordine per le esercitazioni successive. Eventuali guasti o disfunzioni vanno immediatamente segnalati al docente e da questi al Rettore. Ogni docente è responsabile del corretto utilizzo, da parte dei propri alunni, dei beni delle aule e laboratori in cui opera e su cui per legge ha dovere di vigilare e di segnalare al Rettore eventuali infrazioni o danni.
  4. Gli alunni sono tenuti al risarcimento nei confronti della scuola per i danni eventualmente provocati per incuria o dolo, alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature scolastiche (banchi, sedie, muri, libri, strumenti informatici, altro) e al risarcimento degli altri alunni o operatori scolastici danneggiati nei propri averi.
  5. Il Direttore dei servizi generali amministrativi fisserà l’entità del danno da risarcire e provvederà al recupero della somma corrispondente.
  6. Non si devono lasciare libri o altro materiale didattico sui banchi o sui davanzali al termine della giornata scolastica: il tutto va riposto accuratamente negli armadietti.
  7. L’occorrente per l’Educazione Fisica ed il tempo libero non può essere tenuto in classe ma deve essere depositato negli armadi predisposti.
  8. Tutti gli alunni sono tenuti a controllare e vigilare sui materiali, gli strumenti, gli indumenti, libri e quanto altro di loro proprietà. La scuola non risponde in alcun modo di furti di oggetti di proprietà degli alunni e dei quali non si è assunto impegno di custodia.
  9. Gli armadietti per la custodia dei libri non devono essere pasticciati e decorati all’esterno.
  10. L’uso dell’ascensore è consentito esclusivamente agli alunni ed al personale portatore di handicap o a chi temporaneamente impedito nei movimenti.
  11. Le moto e le biciclette possono essere posteggiate a proprio rischio e pericolo, solo nello spazio appositamente predisposto nel cortile a fianco della chiesa; all’uscita devono essere prelevate e portati a mano fuori dal cortile per garantire l’incolumità dei presenti.

Art. 16 - Divieto di fumare

  1. Secondo le prescrizioni di legge (legge 584/1975; DPCM del 14/12/1995; art. 51 della legge 3/2003; art.1, comma 189 della legge 311/2004), il divieto di fumare è valido per tutti (docenti, educatori, personale ATA, alunni, visitatori, ecc.) in tutti i locali della scuola compresi i bagni, le scale antincendio, ecc. I trasgressori saranno puniti a norma di legge (art.1, comma 189 della legge 311/2004) con una sanzione amministrativa da un minimo di 27,5 euro a un massimo di 275 euro, raddoppiata a un minimo di 55 euro e fino a un massimo di 550 euro in caso di presenza di minori di anni 12 o di donne in evidente stato di gravidanza.
  2. Per legge (art. 25 del R.D. n. 2316 del 24/12/1934) e per regolamento di istituto è vietato fumare ai minori di anni 16. I trasgressori saranno puniti secondo legge e/o con sanzione disciplinare.
  3. I fumatori possono soltanto usufruire del locale al terzo piano nei pressi della scala di sicurezza e, con le limitazioni previste dal comma successivo, nel cortile di fianco al corridoio di ingresso.
  4. E’ ammesso fumare nel cortile negli intervalli del mattino, di pranzo e pomeridiani, ma solamente se non sono presenti gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. In caso di presenza degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado permane il divieto di fumo per tutti.

Art. 17 - Telefoni cellulari e altro materiale

  1. Non è consentito in nessun modo l'utilizzo di telefonini e Walkman durante le ore di lezione. Il loro utilizzo durante lo svolgimento delle attività didattiche così come l'utilizzo improprio fuori dall'alula è vietato e ne provoca l'immediato ritiro e l'annotazione sul registro di classe. L'oggetto verrà consegnato al dirigente e quindi ai genitori. Per i maggiorenni sarà riconsegnato dopo 2 giorni.
  2. Qualsiasi materiale o apparecchiatura utilizzata in modo improprio o inopportuno tale da arrecare disturbo allo svolgimento dell’attività scolastica in corso o distrazione per uno o più studenti può essere presa in consegna da docenti ed educatori e riconsegnata o al termine dell’attività o in base alle modalità stabilite dal Rettore per il singolo caso.

Art. 18 - Disposizioni finali

  1. Il regolamento, pubblicato all’albo, dovrà avere la massima diffusione con la pubblicazione sul sito internet dell’Istituzione educativa. Esso sarà consegnato ad ogni studente al momento dell’iscrizione alla prima classe, nonché al personale docente e non docente.
  2. Il presente regolamento può essere modificato con il voto favorevole di ameno 2/3 dei componenti del Consiglio d’Istituto.
  3. All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura del docente coordinatore illustrare ai genitori e/o agli studenti il Regolamento di istituto, della specifica scuola e la carta dei servizi.
  4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento provvede la legge.

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1 - Doveri degli studenti

  1. Lo studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi, dei quali informa la scuola.
  2. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali; porta a scuola solo oggetti utili all’attività programmata di studio teorico e pratico e ne fa uso corretto.
  3. Lo studente non turba e non causa alcun impedimento al normale andamento scolastico usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni aggressività.
  4. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  5. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente come importante fattore di qualità della vita della scuola.
  6. Gli studenti devono segnalare immediatamente al docente o all’educatore in servizio eventuali incidenti personali o malesseri che necessitino di una denuncia assicurativa.
  7. Lo studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
  8. Lo studente risarcisce i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, anche in concorso con altri, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
  9. Lo studente deve rispettare la libera espressione di idee e non attuare comportamenti che offendano la dignità delle persone.
  10. Lo studente deve venire a scuola vestito in modo consono all’ambiente, evitando inutili esibizionismi
  11. E vietato introdurre nell’edificio scolastico oggetti o sostanze che possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute propria e delle altre persone.
  12. Lo studente è tenuto a riferire alla famiglia le comunicazioni della scuola e le comunicazioni della famiglia alla scuola.
  13. Il diario scolastico è un documento ufficiale e come tale va tenuto e deve essere consegnato, su richiesta, all'insegnante.
  14. Lo studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

Art. 2 - Codice disciplinare

  1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  2. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno.
  3. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stages, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.
  4. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica. Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia.
  5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell' altrui personalità.
  6. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.
  7. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il dirigente scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa lo studente interessato, la famiglia e il consiglio di classe.
  8. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
  9. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati nel regolamento, gli organi competenti si regoleranno secondo criteri di analogia.